NeoAssunti normativa
SCHEDA SINTESI NORMATIVA NEOASSUNTI Norme principali relativamente all'argomento sono: Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (dall’art. 436 – 440) Art. 436 - Nomina ed assegnazione della sede 1. Per il personale docente le nomine sono conferite nei limiti di cui agli articoli 442 e 470, comma 1. L'assegnazione della sede è disposta, secondo l'ordine di graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto con riferimento sia alle cattedre e posti disponibili negli istituti e scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. Nel caso di mancata accettazione della nomina entro il termine stabilito, e di accettazione condizionata, l'interessato decade dalla nomina. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita. 3. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente testo unico. 4. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito. 5. Il personale scolastico di ruolo in servizio all'estero, il quale a seguito del superamento di un concorso possa accedere ad altro ruolo, può chiedere la proroga dell'assunzione in servizio e dell'effettuazione del relativo periodo di prova, per un periodo non superiore a tre anni. I relativi effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione del servizio. Art. 437 - Nomina in prova e decorrenza della nomina 1. Il personale docente e direttivo della scuola e delle istituzioni educative è nominato in prova. 2. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. 3. Il personale docente ed educativo cosi nominato, è ammesso ai sensi dell'articolo 440, ad un anno di formazione, che è valido come periodo di prova. Art. 438 - Prova 1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. 2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. 3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazione scolastica. 4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. 5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. 6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi. Art. 439 - Esito sfavorevole della prova 1. In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione. Art. 440 - Anno di formazione 1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455. 4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il Ufficio V - Formazione ed aggiornamento del personale della scuola. Supporto all’autonomia didattica comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo. 5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza. 6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo. Circ. min. 196 del 3.2.2006 “Si ribadisce che i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n.297/94.” “….ribadendo che il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l'assegnazione ad un ruolo diverso, mentre l'obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta..” Circ. min . n. 344 del 7.2.2006 (risposta a quesito sindacale) “Con riferimento a quesiti proposti si chiarisce, sentite le organizzazioni sindacali, che l'art. 3, comma 1, primo periodo, del C.C.N.I. in oggetto, va interpretato nel senso che ai fini della domanda di mobilità professionale (passaggio di cattedra - passaggio di ruolo) è sempre necessario il requisito del superamento del periodo di prova da parte del docente interessato.”