NeoAssunti chi-fa-cosa
La formazione in ingresso è regolata, a partire dalla Legge 270/82,
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[periodo di prova] servizio minimo di 180 giorni compresi nel periodo 1 settembre - 30 giugno dell'Anno Scolastico in corso, inclusi gli eventuali esami conclusivi ( 150 giorni per le lavoratrici madri che hanno usufruito del congedo di astensione obbligatoria);
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Compito del Dirigente scolastico in merito al docente neo-assunto è quello di:
- informare il Collegio Docenti sull’attività formativa
- nominare il docente tutor che ha compiti di guida rispetto al collega neoassunto e di facilitatore dei rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso all’informazione
- istituire il Comitato di Valutazione *redigere la relazione finale per il Comitato di Valutazione;
Il docente neoassunto deve produrre una relazione complessiva sull’esperienza e sulle attività svolte che sarà discussa nel Comitato di Valutazione;
il Comitato di Valutazione esprime il parere sulla conferma in ruolo del docente in anno di prova, sulla base della relazione finale e degli altri elementi di valutazione forniti dal Dirigente scolastico;
L' [anno di formazione] è una formazione in servizio obbligatoria: Il modello formativo prevede 25 ore in presenza e 25 ore a distanza per un totale da 50 ore di formazione. I docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra non sono tenuti a frequentare l’anno di formazione, ma sono tenuti all’effettuazione del periodo di prova, ai sensi della C.M. n. 196 del 3.02.2006. In caso di domanda di passaggio di cattedra o di ruolo è sempre necessario il requisito del superamento del periodo di prova del docente interessato, ai sensi della C.M. n. 344 del 7.02.2006. Le procedure per il periodo di prova e l’anno di formazione sono regolate dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 436 – 440);